Statuto della Polisportiva
TITOLO I
Denominazione - sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in via Lirone N° 46 Castel Maggiore una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione POLISPORTIVA PROGRESSO.
Essa aderisce all'Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione Sportiva, agli organi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili sia nazionali che locali.

TITOLO II
Scopo - Oggetto

ART. 2

La Polisportiva Progresso è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e pertanto vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L'Associazione, con spirito altruistico, si propone di:
1. perseguire finalità sportive dilettantistiche ed amatoriali, ricreative e culturali attraverso la gestione di attività sportive, ricreative ed aggregative con intenti mutualistici;
2. gestire, anche a seguito di convenzioni con l'Ente Locale, immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale,
3. proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza,
4. partecipa alla promozione e lo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;
5. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
6. come attività accessoria e complementare a quella di carattere istituzionale, gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali riservando le somministrazioni ai propri soci;
7. come attività accessoria e complementare a quella di carattere istituzionale, organizzare viaggi e soggiorni turistici la cui partecipazione è destinata ai propri soci;
8. promuovere per i propri soci attività motorie, ginnastiche sia per adulti che per anziani secondo le loro possibilità;
9. promuovere per i propri soci anche se minorenni, attività ricreative e sportive, rivolte ai giovani sia estive che invernali;
10. Gestire gli impianti e spazi sportivi rivolti a società non aderenti alla Polisportiva che ne facciano richiesta
11. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;

TITOLO III
Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato
Possono essere soci della Polisportiva Progresso le persone fisiche, le Associazioni di carattere sportivo e ricreativo, e gli Enti Locali che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
E' esclusa l'adesione temporanea del socio al rapporto associativo.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmati dall'esercente la potestà parentale.
All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

ART. 6

La qualifica di socio individuale dà diritto:
1. a partecipare a tutte le attività promosse dalla Polisportiva Progresso;
2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti,
3. a godere dell'elettorato attivo e passivo.
I soci individuali sono tenuti:
1. all'osservanza dello Statuto, regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. al pagamento. della quota sociale. Non è ammessa la trasmissibilità della quota associativa ne una sua rivalutazione. E' fatta salva la possibilità del suo trasferimento a causa di morte.

ART. 7

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio Direttivo.
La quota associativa può variare da socio singolo a socio come Associazione o Ente: E' compito del Consiglio Direttivo diversificare le quote.
La quota sociale non è mai rimborsabile.

TITOLO IV
Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte

ART. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
2. che, senza giustificato motivo, si renda moroso per un periodo di 15 giorni del versamento del contributo annuale;
3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della Polisportiva Progresso;
4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Polisportiva Progresso.
Successivamente il provvedimento del consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libri soci.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso e decadenza debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V
Fondo - Comune

ART. 11

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni contributi o liberalità
che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione e da entrate che possono provenire all'associazione nello svolgimento delle sue attività. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con introiti di cui sopra.
Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'anno sociale e l'esercizio finanziario va dal 01-09 al 31-08 di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio, consuntivo e preventivo da presentare all'assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

TITOLO VI
Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'associazione:
1. L'Assemblea degli associati
2. il consiglio direttivo

Assemblee

ART. 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza del presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
4. approva gli eventuali regolamenti;
5. delibera l'esclusione dei soci.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal collegio dei revisori dei conti o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deva avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione, a distanza dì almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentanti.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) degli associati.

ART. 18

L'assemblea è Presieduta dal presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.
La nomina del segretario verbalizzatore è fatta dal presidente dell'assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale, sottoscritto, dal presidente e dal segretario.
Presso la sede dell'associazione, sono conservati sia i registri dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, sia i bilanci sociali. Tali documenti sono a disposizioni di tutti i soci per la loro visione,

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque a un massimo di nove membri eletti tra gli associati.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia per cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri.
Fanno parte del Consiglio Direttivo tutti i Presidenti di sezione o suo delegato e i Presidenti di Associazioni soci alla Polisportiva con funzioni consultive, senza diritto di voto.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da affiggersi in sede non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Di ogni seduta viene redatto un relativo verbale.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
Spetta pertanto:
1. curare l'esecuzione, delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo;
3. compilare i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni sportive autonome;
6. deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti oppure per assenza ingiustificata per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART. 21

Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO VII
Scioglimento

ART. 22

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con voto
favorevole di almeno tre quinti (3/5) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera, sentito l'organo di controllo preposto di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, N° 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, quali la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma Finale

ART. 23

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Sezioni Sportive

ART. 24

In particolare per ogni attività sportiva è costituita e funzionante una specifica sezione, alla quale aderiscono tutti coloro che sono interessati alla pratica di tale attività.
Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere soci della Polisportiva.
Analogamente possono essere costituite sezioni per altri e diversi gruppi di interessi.
La direzione e l'organizzazione della sezione è affidata ad un comitato eletto dall'Assemblea della sezione stessa e ratificato dal comitato Direttivo della Polisportiva.
Il Comitato di sezione, nel cui ambito sono assegnati alcuni incarichi (responsabili gare manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi e centri di avviamento, ecc.) deve:
1. applicare lo statuto sociale ed attenersi ad esso e alle deliberazioni assembleari e del comitato direttivo;
2. predisporre il programma delle attività ed il relativo bilancio preventivo della sezione che dovranno essere esaminati ed approvati dal consiglio direttivo;
3. sottoporre al consiglio direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti sportivi, alla scelta dei tecnici e degli istruttori e ai relativi accordi di natura economica, oltre a quanto investe l'immagine ed i principi sui quali si fonda la vita dell'Associazione;
4. gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Comitato Direttivo; bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni sono autonomi ma costituiscono parte integrante di quelli della Polisportiva.

ART. 25

Le Associazioni Sportive con autonomia fiscale e patrimoniale soci della Pol'isportiva pur essendo autonome, devono rispettare e attenersi a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari che gli organi direttivi emanano.
Le Sezioni Sportive autonome hanno diritto ad un voto in seno all'Assemblea.

Sezioni Aderenti alla Polisportiva

Alla data odierna la Polisportiva Progresso è composta dalle seguenti sezioni sportive:
1. Sez. Progresso Volley
2. Sez. Podistico Progresso
3. Sez. Bocciofila Castello
4. Sez. Ciclisti gruppo AVIS
5. Sez. Arti Marziali (judò, karatè, kung-fu, yoga)
6. Sez. Biliardo
7. Sez. Arrampicata Sportiva
8. Sez. Baseball
9. Sez. Sci
Inoltre sono socie alla Polisportiva Progresso le seguenti Associazioni:
1. Assoc. Basket Progresso
2. Assoc. Pallamano Progresso
3. Assoc. Pattinaggio Progresso-Fontana
Arrampicata Sportiva
Tu vedi delle cose e chiedi: perché? Ma io sogno di cose che non ci sono mai state, e che forse non ci saranno mai, e dico: perché no?
W.Gullich