Statuto della Polisportiva
TITOLO I
Denominazione - sede
ART. 1
Nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio
a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con
sede in via Lirone N° 46 Castel Maggiore una associazione non commerciale,
operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la
denominazione POLISPORTIVA PROGRESSO.
Essa aderisce all'Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) e
relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà
aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di
promozione Sportiva, agli organi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano), alle leghe sportive e simili sia nazionali che locali.
TITOLO II
Scopo - Oggetto
ART. 2
La Polisportiva Progresso è un centro permanente di vita
associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine
di lucro e pertanto vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge.
Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per
l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
ART. 3
L'Associazione, con spirito altruistico, si propone di:
1. perseguire finalità sportive dilettantistiche ed amatoriali,
ricreative e culturali attraverso la gestione di attività sportive, ricreative
ed aggregative con intenti mutualistici;
2. gestire, anche a seguito di convenzioni con l'Ente Locale, immobili ed
impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di
utilità generale,
3. proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, sportiva e
culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare
lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza,
4. partecipa alla promozione e lo svolgimento di manifestazioni di natura
sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;
5. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e
di coordinamento delle attività istituzionali;
6. come attività accessoria e complementare a quella di
carattere istituzionale, gestire, osservandone le relative norme amministrative
e fiscali, bar e ritrovi sociali riservando le somministrazioni ai propri
soci;
7. come attività accessoria e complementare a quella di
carattere istituzionale, organizzare viaggi e soggiorni turistici la cui
partecipazione è destinata ai propri soci;
8. promuovere per i propri soci attività motorie,
ginnastiche sia per adulti che per anziani secondo le loro possibilità;
9. promuovere per i propri soci anche se minorenni,
attività ricreative e sportive, rivolte ai giovani sia estive che
invernali;
10. Gestire gli impianti e spazi sportivi rivolti a società
non aderenti alla Polisportiva che ne facciano richiesta
11. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di
lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;
TITOLO III
Soci
ART. 4
Il numero dei soci è illimitato
Possono essere soci della Polisportiva Progresso le persone
fisiche, le Associazioni di carattere sportivo e ricreativo, e gli Enti Locali
che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
E' esclusa l'adesione temporanea del socio al rapporto
associativo.
ART. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta,
sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di
attenersi al presente statuto e osservarne gli eventuali regolamenti e delibere
adottate dagli organi dell'Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da
minorenni le stesse dovranno essere controfirmati dall'esercente la potestà
parentale.
All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e
il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale
momento.
ART. 6
La qualifica di socio individuale dà diritto:
1. a partecipare a tutte le attività promosse dalla
Polisportiva Progresso;
2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il
proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica
delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti,
3. a godere dell'elettorato attivo e passivo.
I soci individuali sono tenuti:
1. all'osservanza dello Statuto, regolamento organico e
delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. al pagamento. della quota sociale. Non è ammessa la
trasmissibilità della quota associativa ne una sua rivalutazione. E' fatta salva
la possibilità del suo trasferimento a causa di morte.
ART. 7
I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale in funzione
dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con
delibera del consiglio Direttivo.
La quota associativa può variare da socio singolo a socio come Associazione o
Ente: E' compito del Consiglio Direttivo diversificare le quote.
La quota sociale non è mai rimborsabile.
TITOLO IV
Recesso - Esclusione
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di
morte
ART. 9
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del
socio:
1. che non ottemperi alle disposizioni del presente
statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi
dell'associazione;
2. che, senza giustificato motivo, si renda moroso per un
periodo di 15 giorni del versamento del contributo annuale;
3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli
interessi della Polisportiva Progresso;
4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche
morali, alla Polisportiva Progresso.
Successivamente il provvedimento del consiglio direttivo deve essere
ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale
assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà
in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libri soci.
ART. 10
Le deliberazioni prese in materia di recesso e decadenza debbono essere
comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo
associativo annuale versato.
TITOLO V
Fondo - Comune
ART. 11
Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali
oblazioni contributi o liberalità
che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi
sociali, da eventuali avanzi di gestione e da entrate che possono provenire
all'associazione nello svolgimento delle sue attività. Costituiscono inoltre il
fondo comune tutti i beni acquistati con introiti di cui sopra.
Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita
dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
Esercizio Sociale
ART. 12
L'anno sociale e l'esercizio finanziario va dal 01-09 al 31-08 di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il consiglio direttivo deve
predisporre il bilancio, consuntivo e preventivo da presentare all'assemblea
degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli
associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
TITOLO VI
Organi dell'Associazione
ART. 13
Sono organi dell'associazione:
1. L'Assemblea degli associati
2. il consiglio direttivo
Assemblee
ART. 14
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione viene effettuata dal Presidente del
Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali
della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine
del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda
convocazione.
ART. 15
L'Assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio annuale consuntivo e
preventivo;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla
gestione dell'associazione riservati alla sua competenza del presente statuto o
sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
4. approva gli eventuali regolamenti;
5. delibera l'esclusione dei soci.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi
successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio
sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio
direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con
indicazione della materia da trattare, dal collegio dei revisori dei conti o da
almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deva avere luogo entro
venti giorni dalla data della richiesta.
ART. 16
L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si
riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento
dell'Associazione nominando i liquidatori.
ART. 17
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno
degli associati.
In seconda convocazione, a distanza dì almeno un giorno dalla
prima convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o
rappresentanti.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni
in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione
seguono il principio del voto singolo: una testa un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di
delega scritta, non più di un associato
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta
dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo
scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole di almeno i
tre quinti (3/5) degli associati.
ART. 18
L'assemblea è Presieduta dal presidente dell'associazione ed in
sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea
stessa.
La nomina del segretario verbalizzatore è fatta dal presidente
dell'assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale,
sottoscritto, dal presidente e dal segretario.
Presso la sede dell'associazione, sono conservati sia i
registri dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, sia i bilanci
sociali. Tali documenti sono a disposizioni di tutti i soci per la loro
visione,
Consiglio Direttivo
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque a un
massimo di nove membri eletti tra gli associati.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni
e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le
volte nelle quali vi sia materia per cui deliberare, oppure quando ne sia fatta
domanda da almeno tre membri.
Fanno parte del Consiglio Direttivo tutti i Presidenti di
sezione o suo delegato e i Presidenti di Associazioni soci alla Polisportiva con
funzioni consultive, senza diritto di voto.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da affiggersi in sede
non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei
componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Di
ogni seduta viene redatto un relativo verbale.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la
gestione dell'Associazione.
Spetta pertanto:
1. curare l'esecuzione, delle deliberazioni
assembleari;
2. redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo;
3. compilare i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività
sociale;
5. deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni sportive
autonome;
6. deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle
branche di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea dei
soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa
annuale.
ART. 20
In caso di mancanza di uno o più componenti oppure per assenza
ingiustificata per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a
sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri,
quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla
sostituzione dei mancanti.
Presidente
ART. 21
Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza
e la firma legale dell'Associazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal
Vice Presidente.
In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni
il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
TITOLO VII
Scioglimento
ART. 22
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea
Straordinaria con voto
favorevole di almeno tre quinti (3/5) degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento
dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci,
che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le
obbligazioni in essere.
L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera, sentito
l'organo di controllo preposto di cui all'art.3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, N° 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo
dell'Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano
finalità analoghe, quali la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva,
oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta
dalla legge.
Norma Finale
ART. 23
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in
quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge
vigenti.
Sezioni Sportive
ART. 24
In particolare per ogni attività sportiva è costituita e funzionante una
specifica sezione, alla quale aderiscono tutti coloro che sono interessati alla
pratica di tale attività.
Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere soci della Polisportiva.
Analogamente possono essere costituite sezioni per altri e diversi gruppi di
interessi.
La direzione e l'organizzazione della sezione è affidata ad un comitato
eletto dall'Assemblea della sezione stessa e ratificato dal comitato Direttivo
della Polisportiva.
Il Comitato di sezione, nel cui ambito sono assegnati alcuni incarichi
(responsabili gare manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi e centri di
avviamento, ecc.) deve:
1. applicare lo statuto sociale ed attenersi ad esso e alle
deliberazioni assembleari e del comitato direttivo;
2. predisporre il programma delle attività ed il relativo
bilancio preventivo della sezione che dovranno essere esaminati ed approvati dal
consiglio direttivo;
3. sottoporre al consiglio direttivo le proposte inerenti alle
norme per l'uso degli impianti sportivi, alla scelta dei tecnici e degli
istruttori e ai relativi accordi di natura economica, oltre a quanto investe
l'immagine ed i principi sui quali si fonda la vita dell'Associazione;
4. gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il
bilancio preventivo concordato con il Comitato Direttivo; bilanci preventivi e
consuntivi delle sezioni sono autonomi ma costituiscono parte integrante di
quelli della Polisportiva.
ART. 25
Le Associazioni Sportive con autonomia fiscale e patrimoniale soci della
Pol'isportiva pur essendo autonome, devono rispettare e attenersi a tutte le
disposizioni statutarie e regolamentari che gli organi direttivi emanano.
Le Sezioni Sportive autonome hanno diritto ad un voto in seno
all'Assemblea.
Sezioni Aderenti alla Polisportiva
Alla data odierna la Polisportiva Progresso è composta dalle seguenti sezioni
sportive:
1. Sez. Progresso Volley
2. Sez. Podistico Progresso
3. Sez. Bocciofila Castello
4. Sez. Ciclisti gruppo AVIS
5. Sez. Arti Marziali (judò, karatè, kung-fu, yoga)
6. Sez. Biliardo
7. Sez. Arrampicata Sportiva
8. Sez. Baseball
9. Sez. Sci
Inoltre sono socie alla Polisportiva Progresso le seguenti Associazioni:
1. Assoc. Basket Progresso
2. Assoc. Pallamano Progresso
3. Assoc. Pattinaggio Progresso-Fontana